01-07-2020/17:14:00 comunicati
PAGAMENTI ELETTRONICI: dal 1 luglio sanzioni a chi non ha il Pos. Le ricadute per i medici

 posDoctror 33 : di Mauro Miserendino Con l'obbligo di Pos e la tracciatura del contante, dal 1° luglio arriva l'incentivo a professionisti, artigiani e commercianti dotati di lettore di carte di credito e bancomat: un credito d'imposta del 30% sui costi delle transazioni. Obiettivo della misura, prevista all'articolo 22 del decretone fiscale (decreto legge 124 del 2019): incentivare strumenti di pagamento diversi da monete e banconote. Sempre il 1° luglio, ricordiamo, scatta per tutte le attività rivolte al pubblico l'obbligo di disporre di un lettore Pos.
O meglio, a scattare è la penalità economica per chi non accetti pagamenti elettronici: una sanzione fissa da 30 euro alla quale andrà aggiunto il 4% del valore della transazione rifiutata. Perché la sanzione al professionista si materializzi, il consumatore cui è stato negato l'e-payment dovrà peraltro denunciare la circostanza alle pubbliche autorità, e gli organi competenti - svolto l'accertamento - dovranno rimettere gli atti al Prefetto. In contemporanea, entra anche in vigore la riduzione a da 3 mila a 2 mila euro del limite del contante circolante. Per medici o dentisti tuttora sprovvisti di lettore Bancomat si apre in sostanza un punto interrogativo. A stanare gli indecisi, arrivano gli incentivi, sotto forma di possibilità di portare a credito sull'F24 del mese dopo le commissioni sostenute con tutti gli strumenti tracciabili, inclusi i bonifici. Tutti mezzi che peraltro già dallo scorso gennaio al cittadino è necessario utilizzare nel suo rapporto con il medico per ottenere la detrazione del 19% della spesa sostenuta nell'Irpef del 2021 (la stessa detrazione invece resta possibile sui pagamenti in contanti in farmacia o nelle cliniche e laboratori privati convenzionati con il Ssn o per le visite in libera professione intramuraria). Ultima annotazione: al professionista sarà possibile fruire del credito d'imposta solo se il fatturato nel 2019 non ha superato i 400 mila euro.
Come ottenere il credito? Secondo il provvedimento dello scorso 29 aprile dell'Agenzia delle Entrate, attuativo dell'articolo 22 del decreto fiscale, l'esercente deve trasmettere all'Agenzia entro il 20° giorno del mese successivo a quello della transazione una serie di informazioni nel Sistema Sdi in cui viaggiano le fatture elettroniche. Nello specifico: il proprio codice fiscale; mese ed anno di addebito delle transazioni; totale dei pagamenti effettuati e dei pagamenti riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento; importo delle commissioni addebitate per i pagamenti riconducibili a consumatori finali; ammontare dei costi fissi periodici (escluso il canone per la fornitura del servizio di accettazione). Entro lo stesso termine sopra citato, in caso di errori nei dati inviati si può trasmettere una comunicazione che cancella la precedente e una successiva comunicazione corretta; oppure, entro il 3° mese successivo alla transazione, si possono effettuare rettifiche inviando una comunicazione che sostituisce o azzera quanto comunicato in precedenza. La documentazione va conservata per 10 anni.
Il professionista può fruire del credito d'imposta indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dalla forma giuridica con cui esercita (società, cooperativa, partita Iva etc). Il credito utilizzato andrà indicato nella dichiarazione dei redditi 2021 e nelle dichiarazioni successive per gli importi residui non ancora portati in compensazione ma non concorre a formare né l'imponibile Irpef né il valore della produzione ai fini Irap. L'incentivo è riconosciuto sulla base del regolamento Ue 2015/751 entro un massimale di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. La stessa norma per inciso dispone che banche e prestatori di servizi di pagamento non chiedano sul territorio comunitario commissioni interbancarie superiori allo 0,3% dell'importo della singola operazione.